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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Ordinanza sulla terminologia agricola
3. suini da allevamento 0.032 USM per UBG
4. altri animali da reddito 0.027 USM per UBG
c. supplementi
1. terreni declivi nella regione di montagna e nella 0.015 USM per ha zona collinare (declività 18-35 %)
2. terreni in forte pendenza nella regione di monta- 0.03 USM per ha gna e nella zona collinare (declività superiore al
35 %)
3. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %
4. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0.001 USM per albero
3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 4 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.
Art. 10 cpv. 1 lett. c
1 Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0.20 USM;
Art. 13 Superficie aziendale Periodo introduttivo
La superficie aziendale (SA) comprende:
Art. 14 Superficie agricola utile
1 Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende:
a. la superficie coltiva;
b. la superficie permanentemente inerbita;
c. i terreni da strame;
d. la superficie con colture perenni;
e. la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);