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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Ordinanza sulla terminologia agricola

f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste.

2 Non rientrano nella SAU:

a. i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari;

b. le superfici al di fuori della regione d’estivazione, adibite a pascolo da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari o le superfici il cui raccolto viene utilizzato per l’apporto di foraggi ad eccezione dell’apporto di foraggi giusta l’articolo 31 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti.

Art. 29a cpv.1

1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 921.0

3 RS 910.13