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Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 2 pagine
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Ordinanza sulla deduzione di spese professionali particolari di impiegati con funzione dirigenziale e di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)
Modifica del .....
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
L’ordinanza del 3 ottobre 20081 concernente gli espatriati è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza
sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell’imposta federale diretta
(Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)
Art. 1 Principio
1 Gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati), possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10 febbraio 19932 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD.
2 Un’attività lucrativa è considerata temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo.
3 Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente.
Art. 2 cpv. 1 e 2
1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero: