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Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 2 pagine

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Ordinanza concernente gli espatriati 642.118.3

a. le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all’estero e la Svizzera; e

b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio.

2 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:

a. concerne soltanto il testo francese

b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio;

c. le spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di lingua straniera di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento nella loro lingua.

Art. 3 lett. a

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 4 Deduzione delle spese professionali particolari

1 Invece delle spese effettive, può essere dedotto un importo forfettario mensile di 1500 franchi come spese professionali particolari di cui all’articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b.

2 Nella procedura d’imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 il salario lordo determinante per il calcolo dell’imposta. La deduzione di spese effettive più elevate può essere fatta valere dall’espatriato nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 90 capoverso 2 o dell’articolo 137 LIFD.

II

La presente ordinanza entra in vigore il.............

........ Dipartimento federale delle finanze:

Eveline Widmer-Schlumpf