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Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 6 pagine

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Protezione dell’equilibrio ecologico

Allegato 2 (art. 16 cpv. 1 lett. f, art. 23 cpv. 1 lett. d)

Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

N. 1 lett. b

Il contratto concluso tra l’esportatore con sede in Svizzera e l’impresa di smaltimento con sede all’estero deve riportare quanto segue:

b. un attestato dell’impresa di smaltimento secondo cui in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;

N. 2 lett. b

Il contratto concluso tra l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l’esportatore con sede all’estero deve riportare quanto segue:

b. un attestato dell’impresa di smaltimento secondo cui è autorizzata a ricevere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;