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Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 6 pagine
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Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b e c
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell’Unione europea1 e della Convenzione di Basilea2.
2 Nell’elenco dei rifiuti designa quali:
b. altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecniche e un insieme di misure organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
c. altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
Art. 6 titolo e cpv. 1 Obbligo di modulo di accompagnamento
1 Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.
Art. 10 cpv. 4
4 L’autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell’UFAM (art. 41 cpv. 1).
Art. 11 titolo e cpv. 1 e 4 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo
con obbligo di modulo di accompagnamento
1 Ad ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:
a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.
4 Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.
Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva e 2 frase introduttiva e cpv. 3
1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:
2 Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificarli all’UFAM e all’autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:
3 La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a
RU 2005 4199
1 Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 mag. 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1 lett. a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1 par. 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 lug. 2001, che modifica l'elenco dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).