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Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 6 pagine

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Protezione dell’equilibrio ecologico

controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAM.

Sezione 3 Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva

1 I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti e che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:

Art. 28

Abrogato

Sezione 5 Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura

Art. 31 cpv. 1 frase introduttiva cpv. 3, 4, 5 e 7

1 Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, per i quali occorre l’autorizzazione o l’approvazione dell’UFAM, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:

3 Chi esporta rifiuti deve:

a. almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste nella banca dati dell’UFAM;

b. provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’amministrazione doganale e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione;

c. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.

4 Chi importa rifiuti deve provvedere affinché

a. al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’amministrazione doganale;

b. siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia dell’autorizzazione all’importazione.

5 Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

a. confermare nel modulo di accompagnamento all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;

b. confermare nel modulo di accompagnamento all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, e comunque al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente;

c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterli per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito e all’esportatore;

d. conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno 5 anni.

7Abrogato

Art. 40 cpv. 1 e 3

1 I Cantoni inseriscono nella banca dati dell’UFAM, con un numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali come pure le imprese che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo e che necessitano pertanto di un’autorizzazione.

3 Forniscono sostegno all’amministrazione doganale nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.

Art. 41 cpv. 1,2 e 3

1 L’UFAM gestisce una banca dati per i dati che secondo la presente ordinanza sul traffico di rifiuti devono essere rilevati per via elettronica.

2Abrogato

3 I Cantoni e l’amministrazione doganale hanno accesso ai dati che li riguardano.

Art. 43 Titolo e cpv. 1 e 3 Compiti dell’amministrazione doganale

1 Al momento dell’esportazione, dell’importazione o del transito di rifiuti, l’amministrazione doganale esamina effettuando controlli a campione i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l’articolo 31 capoverso 8.

3 Se si oppone all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, l’amministrazione doganale informa l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.