Avamprogetti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 309Fedlex · Progetto

Allegato 4 (Art. 7)

Impianti mobili

1. Per l’impiego di impianti mobili occorre disporre dei dispositivi speciali se-

guenti:

a. materiale di delimitazione (paletti, corde, ecc.)

b. pannelli d’avvertimento, lampade intermittenti;

c. se necessario, materiale di schermatura (ad esempio, pareti schermate);

d. apparecchi di misura della radiazione con allarme acustico, adeguati all’intervallo di energia utilizzato, in dotazione presso tutti gli addetti all'impiego dell'impianto mobile;

e. un apparecchio di misurazione dell’intensità̀ di dose a lettura diretta, adeguato all’intervallo di energia utilizzato;

f. cavo sufficientemente lungo per collegare il dispositivo di comando (banco di manovra) all’impianto.

2. L’intensità di dose ambientale misurata a 1 m di distanza dal fuoco, con fi-

nestra di emissione chiusa e con i valori massimi della tensione e della corrente del tubo, non deve risultare superiore a 2,5 mSv/h per tensioni fino a 200 kV e non superare 10 mSv/h quando le tensioni sono maggiori di 200 kV.

3. La radiazione diretta dell’impianto deve essere ridotta al campo necessario con

un diaframma.

4. Affinché, in caso di guasti, sia possibile prestare aiuto all’operatore in qual-

siasi momento, sul posto deve essere presente una seconda persona professionalmente esposta alle radiazioni. Questa persona, designata per prestare aiuto, deve essere istruita in modo da essere in grado di utilizzare gli impianti in maniera corretta in termini di radioprotezione e di intraprendere le misure necessarie per far fronte ai guasti.

5. Il luogo dell’esame radiologico è una zona sorvegliata. Deve essere delimita-

to e ad accesso vietato da tutti i lati a una distanza ritenuta sufficiente per la sicurezza. Durante la messa in servizio dell’impianto si deve assicurare che, considerata la frequenza d’esercizio settimanale nel luogo previsto per l’impiego, non sia superato il vincolo per l’intensità di dose ambientale ammessa lungo la delimitazione.

6. Qualora, per motivi tecnici o organizzativi, non sia possibile vietare

l’accesso alla zona di svolgimento delle analisi in modo da evitare che sia superato il limite della dose ambientale settimanale (ad esempio strade aperte al traffico), la analisi possono essere eseguite solo una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza.