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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Allegato 6 (Art. 8 cpv. 2)
Impianti in locali di irradiazione con una energia di irradiazione di almeno 1 MeV
In aggiunta alle disposizioni di cui all’allegato 5 vige quanto segue.
1. Deve essere garantito con mezzi tecnici che durante l’esercizio dell’impianto
non possano sostare persone nel locale di irradiazione. Ciò può essere garantito in particolare con i seguenti dispositivi:
a. interruttore attivabile durante un giro di ricognizione;
b. sistema di sicurezza delle persone.
2. Le persone esposte professionalmente alle radiazioni devono avere con sé,
oltre al dosimetro personale, un dosimetro personale attivo con dispositivo di segnalazione.
3. L’autorità di vigilanza può richiedere l’impiego di dosimetri ambientali per
sorvegliare il mantenimento della dose ambientale ai sensi dell’articolo 16.
4. L’impianto deve poter essere messo fuori servizio con una quantità adeguata
di interruttori d’emergenza all’interno del locale di irradiazione.
5. L’accesso al locale di irradiazione dopo un’irradiazione può essere consenti-
to solo se l’intensità di dose ambientale massima non supera i 100 μSv/h nella zona accessibile.
6. Prima dell’allestimento e dell'esercizio degli impianti con un’energia di irra-
diazione pari o superiore a 1 MeV l’autorità di vigilanza può richiedere che sia stilato e approvato un rapporto sulla sicurezza ai sensi dell’articolo 139 ORaP.
7. Qualora sussista la possibilità che siano attivate parti di acceleratori, la loro
intensità di dose e contaminazione devono essere controllate prima dello smontaggio o di uno smantellamento dell’impianto. Per l'esenzione delle parti d’impianto attivate vige l’articolo 118 ORaP.