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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Allegato 4 (art. 55 cpv. 1)

Autopsia e inumazione delle salme

In caso di decesso di un paziente durante la terapia si applica la procedura seguente.

1. Il perito responsabile della radioprotezione si occupa di determinare l’attività

residua presente nella salma.

2. Nel corso di tutte le operazioni a cui la salma deve essere sottoposta quali il

recupero, il deposito, l’autopsia, i preparativi per l’inumazione, secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP i periti in radioprotezione faranno in modo che nessuna persona o sito venga contaminato e che le dosi di irradiazione restino le più basse possibili per tutte le persone coinvolte. A tale scopo ordinano metodi e mezzi ausiliari di lavorazione adeguati. Al termine dei lavori provvede inoltre a misurare la contaminazione e ordina, se del caso, lo svolgimento di operazioni di decontaminazione.

3. Per quanto concerne le salme di pazienti trattati con raggi gamma, il perito

responsabile della radioprotezione decide in merito ad una eventuale limitazione del tempo di permanenza in prossimità della salma e ordina i provvedimenti necessari. La camera ardente deve essere contrassegnata, se del caso, con l’indicazione del nuclide e dell’attività.

4. Per l’asportazione degli organi critici deve essere previsto un locale dotato di

tavolo autoptico e pavimento facilmente decontaminabili. I periti in radioprotezione devono istruire il patologo in merito al metodo di lavoro opportuno ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP, onde evitare la contaminazione di persone e oggetti. Se del caso, la dose assorbita dal patologo deve essere misurata con un dosimetro a lettura diretta. Al termine delle operazioni, i periti in radioprotezione provvedono al controllo della contaminazione del patologo e del posto di lavoro. Gli organi asportati contaminati radioattivamente devono essere trattati conformemente alle prescrizioni applicabili alle scorie radioattive (artt. 119–134 ORaP).

5. Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP i periti in radioprotezione

istruiscono il personale incaricato di preparare e inumare la salma in merito al comportamento da adottare e, se del caso, ne ordinano la dosimetria mediante dosimetri a lettura diretta.