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Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 3 pagine
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Decreto federale Disegno del 25 febbraio 2015
su un articolo costituzionale concernente le tasse sul clima e sull’elettricità
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 131a Tasse sul clima e sull’elettricità
1 Per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell’energia, la Confederazione può riscuotere una tassa su combustibili e carburanti (tassa sul clima) e una tassa sull’elettricità.
2 Le tasse sono commisurate in modo da contribuire sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione.
3 La Confederazione tiene conto delle imprese che verrebbero gravate in modo insostenibile dalla riscossione delle tasse.
4 Il prodotto delle tasse è ridistribuito alla popolazione e all’economia. Esso può essere computato nel versamento di altre tasse federali o di contributi delle assicurazioni sociali.
5 Se la riscossione della tassa sul clima sui carburanti causa perdite di gettito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (art. 85), una quota corrispondente del prodotto della tassa sul clima deve essere utilizzata per gli scopi di cui all’articolo 85 capoversi 2 e 3.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
1 FF 2017
2 RS 101 2014–......