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Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 3 pagine
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Decreto federale RU …
Art. 197 n. 6
6. Disposizioni transitorie dell’art. 131a (Tasse sul clima e sull’elettricità)
1 La tassa sul CO2 secondo il diritto vigente viene sostituita dalla tassa sul clima e i supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo il diritto vigente vengono sostituiti dalla tassa sull’energia.
2 Le tasse sul clima e sull’elettricità sono aumentate gradualmente nella misura in cui l’effetto di incentivazione perseguito lo richieda.
3 Le misure di sostegno che secondo il diritto vigente sono finanziate con il prodotto della tassa sul CO2 e che sono mantenute nel nuovo diritto, devono essere eliminate gradualmente a contare dal 1° gennaio 2021 e devono essere soppresse al più tardi entro il 31 dicembre 2025.
4 Le misure di sostegno che secondo il diritto vigente sono finanziate con supplementi secondo il capoverso 1 e che sono mantenute nel nuovo diritto, devono essere eliminate gradualmente e devono essere soppresse entro il 31 dicembre 2030. Prima della soppressione possono essere assunti impegni al più tardi fino al 31 dicembre 2045.
5 La ridistribuzione secondo l’articolo 131a capoverso 4 può essere effettuata solo nella misura in cui il prodotto della tassa sul clima non venga utilizzato per le misure di sostegno ai sensi del capoverso 3 e il prodotto della tassa sull’energia elettrica non venga utilizzato per misure di sostegno ai sensi del capoverso 4.
III
Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.