Progetto

Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli alimenti per animali

Art. 23 cpv. 2

2 A seconda del caso, l'UFAG può autorizzare l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di quantità limitate di alimenti composti per animali da compagnia contenenti additivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-e non omologati in Svizzera, ma autorizzati all'interno dell'UE.

Art. 32 cpv. 1 lett. e

1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele di additivi per alimenti per animali possono essere immessi sul mercato soltanto se l’imballaggio o il contenitore è etichettato. Il produttore, l’imballatore, l’importatore, il venditore e il distributore sono responsabili che l’etichetta rechi, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, redatte almeno in una lingua ufficiale, le seguenti indicazioni relative a ciascun additivo per alimenti per animali contenuto nel prodotto:

e. le istruzioni per l'uso e i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione comprese le specie e le categorie animali cui è destinato l'additivo per alimenti per animali o la premiscela di additivi per alimenti per animali e, all’occorrenza, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'uso previste dall'ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici;

Art. 44 cpv. 1

1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche agli stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati conformemente all’articolo 47 capoverso 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2015.

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 813.11