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Consultazione 2014/44: Pacchetto di ordinanze - primavera 2015 · 53 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 lett. b
4 In riferimento agli animali, si intende per:
b. animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano in Europa;
Art. 20 cpv. 5
5 L’UFAG può autorizzare provvisoriamente, previa decisione generale per un periodo di un anno al massimo, l’immissione sul mercato e l'uso degli additivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-c che non figurano nell'elenco degli additivi stilato dal DEFR conformemente al presente articolo, purché siano autorizzati all'interno dell'UE e siano adempiute le esigenze di cui all'articolo 28.
Art. 22 cpv. 7 note a piè di pagina
7 Pubblica l’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali2.
1 RS 916.307
2 Elenchi degli additivi per alimenti per animali autorizzati consultabili sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b e Allegato 2.4d (per la categoria 4) nonché Allegato 2.5 (per la categoria 5).