Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 53Fedlex · Progetto
h. i controlli con strumenti propri per la verifica delle misurazioni delle aziende alimentari;
i. la verifica:
1. dell'osservanza delle disposizioni sulla rintracciabilità;
2. dell'osservanza delle disposizioni relative all'apposizione di un contrassegno di identificazione in conformità alle condizioni stabilite dal DFI, ai sensi dell'articolo 35 capoverso 5 ODerr15;
3. del livello di formazione del personale;
4. dell'osservanza dell'obbligo di documentazione.
2 Nell'ambito dei controlli ufficiali sulle derrate alimentari e degli oggetti d'uso può essere anche eseguita una serie di controlli o misurazioni pianificate per mantenere una visione d'insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.
Sezione 2 Indagini in caso di focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
Art. 10 Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari
Per focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari s'intende:
a. l'insorgere nell'essere umano di una malattia o di un'infezione sicuramente o molto probabilmente connessa con la medesima derrata alimentare in almeno due casi; o
b. una situazione in cui i casi di malattia o di infezione riscontrati si sommano con frequenza maggiore a quella prevista.
Art. 11 Misure
1 Se constata un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.
2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale.
3 In caso di presunti focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il chimico cantonale svolge tutte le indagini necessarie per ripristinare la sicurezza alimentare.
4 Le indagini sulle persone in ambito medico sono svolte dal medico cantonale.
5 Se sono necessarie indagini che rientrano nella sfera di competenza del veterinario cantonale, esse vanno coordinate con quest'ultimo.
15 RS 817.02