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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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h. i controlli con strumenti propri per la verifica delle misurazioni delle aziende alimentari;

i. la verifica:

1. dell'osservanza delle disposizioni sulla rintracciabilità;

2. dell'osservanza delle disposizioni relative all'apposizione di un contrassegno di identificazione in conformità alle condizioni stabilite dal DFI, ai sensi dell'articolo 35 capoverso 5 ODerr15;

3. del livello di formazione del personale;

4. dell'osservanza dell'obbligo di documentazione.

2 Nell'ambito dei controlli ufficiali sulle derrate alimentari e degli oggetti d'uso può essere anche eseguita una serie di controlli o misurazioni pianificate per mantenere una visione d'insieme sullo stato di osservanza della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Sezione 2 Indagini in caso di focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari

Art. 10 Focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari

Per focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari s'intende:

a. l'insorgere nell'essere umano di una malattia o di un'infezione sicuramente o molto probabilmente connessa con la medesima derrata alimentare in almeno due casi; o

b. una situazione in cui i casi di malattia o di infezione riscontrati si sommano con frequenza maggiore a quella prevista.

Art. 11 Misure

1 Se constata un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale.

2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale.

3 In caso di presunti focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il chimico cantonale svolge tutte le indagini necessarie per ripristinare la sicurezza alimentare.

4 Le indagini sulle persone in ambito medico sono svolte dal medico cantonale.

5 Se sono necessarie indagini che rientrano nella sfera di competenza del veterinario cantonale, esse vanno coordinate con quest'ultimo.

15 RS 817.02