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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Commento relativo
all'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
I Situazione iniziale
Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato una nuova legge sulle derrate alimentari (nLDerr). Questa legge implica diverse novità, le quali richiedono una revisione completa delle ordinanze. I dettagli sono disponibili nel documento allegato «Revisione del diritto in materia di derrate alimentari: il progetto Largo».
La nuova struttura delle ordinanze prevede che resteranno quattro ordinanze del Consiglio federale. Una di esse è la presente nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), sulla quale sono basate tutte le ordinanze del DFI che contengono le disposizioni sostanziali sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.
La struttura della nuova ODerr è la seguente:
Disposizioni generali
Derrate alimentari
Oggetti d'uso
Applicazione dell'obbligo del controllo autonomo
Importazione, transito ed esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso
Delega della competenza legislativa e procedura decisionale
Disposizioni finali
Nella nuova ODerr c'è una netta separazione tra i requisiti delle derrate alimentari e quelli degli oggetti d'uso. Nel diritto vigente si sono spesso verificati dei problemi causati dal recepimento di disposizioni UE che sono state emanate specificatamente per le derrate alimentari e poi dichiarate applicabili anche agli oggetti d'uso. Per quanto riguarda l'applicazione dell'obbligo del controllo autonomo nonché l'importazione, il transito e l'esportazione esistono invece ancora delle disposizioni comuni. La separazione sistematica delle norme di questi settori ha provocato dei doppioni superflui.
Dal punto di vista della sostanza, le nuove disposizioni sono ampiamente basate sul diritto UE. L'obiettivo è raggiungere in Svizzera un livello di tutela dei consumatori almeno pari a quello dei Paesi vicini, cercando anche di eliminare gli attuali ostacoli al commercio e di non crearne di nuovi. Per quanto riguarda l'obbligo di indicare il Paese di produzione, tuttavia, il Parlamento si è discostato da questo principio di base, adottando una regolamentazione specificatamente svizzera. In Svizzera è quindi previsto l'obbligo di indicare il Paese di produzione per tutte le derrate alimentari, mentre nella UE, fatte salve alcune eccezioni, tale indicazione deve essere presente solo se la sua assenza potrebbe indurre in errore i consumatori.
Nell'articolo 89 capoverso 2 ODerr («Abrogazione e modifica di altri atti normativi») si fa riferimento ad atti normativi che devono ancora essere modificati nell'ambito della presente revisione. Ci sono proposte concrete per l'ordinanza sui medicamenti veterinari e l'ordinanza sul vino. Se l'ODerr verrà effettivamente modificata in base a tali proposte, ci saranno conseguenze anche su molte altre ordinanze del diritto federale nelle quali si fa riferimento al diritto sulle derrate alimentari. Anche queste ordinanze saranno adattate con l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di derrate alimentari.