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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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c. per l'analisi dei campioni: al massimo 6 000 franchi per campione.
2 Per determinare un emolumento occorre tener conto del tempo necessario, dell’apparecchiatura e del materiale utilizzati.
3 Per il controllo delle aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 ODerr35 i Cantoni riscuotono emolumenti. Questi ultimi sono calcolati in base al principio di cui al capoverso 2.
4 Per le prestazioni speciali e i controlli che non sono eseguiti d’ufficio e che richiedono un onere eccedente la normale attività di controllo, gli emolumenti sono calcolati in base al principio di cui al capoverso 2.
5 La tariffa oraria è disciplinata dal diritto cantonale.
6 Gli esborsi possono essere fatturati a parte.
Art. 114 Emolumenti per controlli specifici
1 Sono riscossi sistematicamente emolumenti dagli operatori del settore alimentare, o dal loro rappresentante, per controlli di merce eseguiti in conformità all'articolo 33.
2 L'articolo 109 capoversi 1 e 2 si applica per analogia al calcolo degli emolumenti.
Titolo nono Modifica dell'allegato
Art. 115
1 L’USAV adegua regolarmente gli allegati 1-4 e 6-7 della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 L'USAV adegua l'allegato 5 della presente ordinanza secondo i risultati delle valutazioni eseguite in conformità all'articolo 57 capoverso 3.
Titolo decimo Disposizioni finali
Art. 117 Abrogazione di altri atti normativi
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 9 novembre 2011 concernente la formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari36;
2. ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari 37.
35RS ...