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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 20 giugno 20141 sulle derrate alimentari (LDerr);

visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG);

visti gli articoli 4 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20094 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto e altro diritto applicabile

1 La presente ordinanza disciplina:

a. la fabbricazione, la trasformazione, il trattamento, il deposito, il trasporto e l’immissione sul mercato di derrate alimentari e oggetti d’uso;

b. i principi dell’igiene nel contatto con le derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

c. la caratterizzazione e la presentazione di derrate alimentari e oggetti d’uso, nonché la pubblicità e la distribuzione di informazioni su di essi;

d. il controllo autonomo nell’utilizzo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, in particolare il prelievo di campioni, le basi per la valutazione e i metodi di analisi;

e. l’importazione, l’esportazione e il transito di derrate alimentari e oggetti d’uso;

RS ..........

1RS …

2 RS 814.01

3 RS 814.91

4 RS 930.11

5 RS 946.51

2015–......