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Consultazione 2014/76: Ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli - 13.3184) · 2 pagine
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Ordinanza sul computo globale dell’imposta
Modifica del.....
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 agosto 19671 sul computo globale dell’imposta è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e ed f della legge federale del 22 giugno 19512 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,
Titolo prima dell’articolo 2a
2a Stabilimenti d’impresa di un’impresa estera
Art. 2a
1 Per i redditi provenienti da uno Stato terzo che sono gravati da imposte non recuperabili, lo stabilimento d’impresa svizzero di un’impresa estera può chiedere il computo globale dell’imposta se le seguenti condizioni sono adempiute:
a. lo stabilimento d’impresa soggiace all’imposizione ordinaria degli utili nell’ambito dell’imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali;
b. lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimento d’impresa non concede alcun computo delle imposte non recuperabili di Stati terzi che gravano i redditi dello stabilimento d’impresa. Evita la doppia imposizione esonerando dall’imposta sull’utile lo stabilimento d’impresa;
c. qualora esistano convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimento d’impresa, nonché tra ciascuno di questi Stati e lo Stato terzo da cui provengono i redditi che danno diritto al computo.