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Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 2 pagine
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2Le derrate alimentari che potevano essere immesse in commercio in virtù di una decisione di portata generale secondo il diritto anteriore possono essere consegnate ai consumatori, allo scadere della validità della decisione di portata generale, fino a esaurimento delle scorte.
3Se il controllo secondo l’articolo 20 capoverso 3 concerne una derrata alimentare secondo il capoverso 2 e la protezione della popolazione rende necessario revocare un’autorizzazione, l’organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all’USAV.
4È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente contravviene alle condizioni o agli oneri cui è vincolata un’autorizzazione di una derrata alimentare emanata sotto forma di una decisione di portata generale secondo il capoverso 1.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.