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Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 4 pagine
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II
La legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 26bis Comunicazione di dati alle autorità degli stranieri
Ai fini della verifica del diritto di risiedere in Svizzera, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità degli stranieri, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri5 e in deroga all’articolo 33 LPGA, dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore.