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Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 2 pagine

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4Se l’assicurato è in cura medica per la dipendenza da alcol o per un altro disturbo psichico, si presume che il consumo eccessivo di alcol non sia imputabile a sua colpa.

5Il Consiglio federale determina il periodo di cui al capoverso 1 e i criteri in base ai quali il consumo di alcol è considerato eccessivo.

6Al più tardi un anno prima dello scadere delle disposizioni di cui al presente articolo il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’effetto della prevista partecipazione ai costi.

Minoranza (Fehr Jacqueline, Carobbio Guscetti, Heim, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert, Streiff)

Art. 64a0 Progetti pilota

1Il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che prevedano la partecipazione degli assicurati nella misura del 100 per cento e fino a un importo massimo ai costi delle prestazioni fornite entro un determinato periodo dopo il consumo eccessivo di alcol.

2La partecipazione ai costi secondo il capoverso 1 non incide né sulla franchigia né sull’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale. Esclude la partecipazione ai costi secondo l’articolo 64.

3La partecipazione ai costi secondo il capoverso 1 non viene riscossa se l’assicurato può provare:

a. che il consumo eccessivo di alcol non è imputabile a sua colpa; oppure

b. che le prestazioni dovevano essere fornite indipendentemente dal consumo eccessivo di alcol.

4Se al momento del consumo eccessivo di alcol l’assicurato è in cura medica da almeno sei mesi per la dipendenza da alcol, si presume che il consumo eccessivo di alcol non sia imputabile a sua colpa.

5Il Consiglio federale determina il periodo e l’importo massimo di cui al capoverso 1 e i criteri in base ai quali il consumo di alcol è considerato eccessivo.

6Al più tardi un anno prima dello scadere delle disposizioni di cui al presente articolo il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’effetto dei progetti pilota.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3La presente legge ha effetto per cinque anni dall’entrata in vigore.