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Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 2 pagine
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Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 28 settembre 20071 sulla protezione dei giovani lavoratori è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4, 5 e 6
4La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, segnatamente con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro stabiliscono nei piani di formazione misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19962 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro è obbligatorio.
5L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi dell’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 20073 sui lavori pericolosi per i giovani necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità richiede un’autorizzazione da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione. I Cantoni provvedono all’attuazione e al coordinamento della procedura di autorizzazione. Le autorizzazioni per formare apprendisti accordate prima dell’approvazione delle misure di accompagnamento sono esaminate dalle autorità cantonali preposte alla formazione.
6La SECO può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità.
Art. 21 cpv. 2
2La SEFRI consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze in materia di formazione e di piani di formazione; quest’ultima chiede un parere alla SUVA.
Disposizione transitoria della modifica del ...
Art. 22a
Fino all’approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione dalle organizzazioni del mondo del lavoro, l’impiego di giovani per lavori pericolosi è disciplinato dal diritto previgente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 822.115
2 RS 822.116
3 RS 822.115.2
2014–