Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 10 pagine
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Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Condizioni di lavoro
Ispettorato federale del lavoro
Febbraio 2014 / Versione per l’indagine conoscitiva
Rapporto esplicativo
Revisione dell’ordinanza 5 concernente la legge sul la-
voro (OLL 5):
Lavori pericolosi per i giovani che seguono una forma-
zione professionale di base / Collaborazione tra SECO,
SEFRI e SUVA
1. Contesto
All’articolo 29 capoverso 1 la legge sul lavoro (LL; RS 822.11) definisce giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. Secondo l’articolo 29 capoverso 3 LL, al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali. Questo divieto si basa sulla Convenzione n. 138 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente l’età minima di ammissione all’impiego, ratificata dalla Svizzera nel 1999. Secondo l’articolo 3 capoverso 3 della Convenzione, la legislazione nazionale può autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti a partire dai sedici anni d’età, a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite. L’articolo 6 stabilisce inoltre che la Convenzione non si applica al lavoro effettuato da fanciulli o da adolescenti in stabilimenti d’insegnamento generale o scuole professionali o tecniche né al lavoro effettuato in imprese da persone di almeno quattordici anni se detto lavoro è prescritto ed è parte integrante di un programma d’insegnamento, di formazione professionale o d’orientamento.
L’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 (RS 822.115) vieta l’impiego di giovani per lavori pericolosi. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico (art. 4 cpv. 2 OLL 5). L’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2) elenca questi lavori. Secondo l’articolo 4 capoverso 4 OLL 5, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 16 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. La SEFRI stabilisce inoltre le misure necessarie in materia di sicurezza sul lavoro
525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.5.4180238