Rapporto
Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 9 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 25 settembre 2014 il Consiglio nazionale ha approvato, in qualità di seconda Camera, la mozione 13.4253 Riconoscimento delle fiduciarie statiche italiane quali agenti di borsa del consigliere agli Stati Abate e l’ha trasmessa al Consiglio federale ai fini dell’attuazione. Il Consiglio federale è stato incaricato di riconoscere le fiduciarie statiche quali agenti di borsa ai sensi della LTB.
Tale richiesta è riconducibile a vari condoni fiscali. Una di queste amnistie (scudo fiscale 2009) ha subordinato la regolarizzazione di valori patrimoniali finora non dichiarati al rimpatrio in Italia. Il patrimonio detenuto all’estero è considerato rimpatriato in Italia anche se tale patrimonio è gestito tramite una fiduciaria statica. A tal fine, i valori patrimoniali devono essere affidati alla fiduciaria statica. Versando l’imposta dovuta al fisco italiano, le fiduciarie statiche assicurano l’imposizione del patrimonio detenuto in Svizzera.
Nel quadro della gestione patrimoniale, le fiduciarie statiche sono assoggettate alla tassa di negoziazione. Essa non è invece dovuta se la fiduciaria dovesse detenere i patrimoni presso una banca italiana. Ne consegue uno svantaggio concorrenziale nel caso in cui i patrimoni fossero detenuti presso banche svizzere.
In adempimento della mozione trasmessa, il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica di legge. La procedura di consultazione si è conclusa il 14 settembre 2016. Sono stati interpellati complessivamente 85 destinatari (cfr. elenco dei partecipanti in allegato). Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenute 48 prese di posizione, di cui 35 sul contenuto dell’avamprogetto. Tra questi rientrano 19 Cantoni (AG, AI, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), nonché la CDCF, tre partiti (PLR, UDC, PS) e 12 associazioni mantello e altre organizzazioni (economiesuisse, usam, ASB, Travailsuisse, CP, EXPERTsuisse, USF, ABT,
Ticino for Finance, UBCS, FER).
2. Punti essenziali del progetto
La richiesta della mozione, ovvero equiparare le fiduciarie statiche agli agenti di borsa esteri sul piano della tassa di negoziazione è possibile, a causa delle diverse modalità di funzionamento di questi intermediari finanziari, soltanto mediante una modifica di la legge. Mentre gli agenti di borsa italiani o le banche italiane gestiscono i portafogli di investimento per i propri clienti e subentrano quindi in qualità di intermediari finanziari, le fiduciarie statiche sono autorizzate ad operare nel campo della gestione patrimoniale soltanto in modo statico. La gestione patrimoniale delle fiduciarie statiche si limita, conformemente alle prescrizioni delle autorità italiane, alla vigilanza delle attività di investimento e di disinvestimento dei propri clienti, all’elaborazione di rapporti e alla trasmissione periodica di informazioni all’attenzione del fiduciante nonché all’adempimento degli obblighi di notifica e tributari nei confronti del fisco italiano.
In linea con l’obiettivo della mozione trasmessa, l’avamprogetto prevede
all’articolo 19 capoverso 2 LTB un ampliamento dell’esenzione già prevista dall’articolo 19 capoverso 1 LTB per le banche e gli agenti di borsa esteri nonché per la controparte centrale secondo la legge del 19 giugno 20152 sull’infrastruttura finanziaria (LlnFi). D’ora in poi anche i gestori patrimoniali svizzeri ed esteri saranno esentati dal versamento della metà della tassa di negoziazione qualora soddisfino i requisiti richiesti. Rispetto al tenore della mozione, che richiedeva esclusivamente l’esenzione della tassa di negoziazione per le fiduciarie statiche secondo il diritto italiano, l’avamprogetto contiene una formulazione più ampia per la nuova esenzione fiscale soggettiva. Ciò consente, rimanendo fedeli al principio costi-