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Consultazione 2015/115: Legge federale sulle tasse di bollo (LTB; attuazione della mozione Abate 13.4253) · 9 pagine

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tuzionale della parità di trattamento, non soltanto di escludere le fiduciarie statiche dalla tassa di negoziazione ma anche all’occorrenza i gestori patrimoniali svizzeri e stranieri che svolgono un’attività analoga. Attualmente il Consiglio federale parte tuttavia dal presupposto che, nella prassi, soltanto le fiduciarie statiche contemplate nel diritto italiano possono rientrare nel campo della disposizione derogatoria.

L’attività commerciale di una fiduciaria statica qualificata deve comprendere unicamente una gestione patrimoniale limitata per le persone fisiche che consiste esclusivamente

nell’adempiere gli obblighi di notifica e tributari nello Stato di domicilio delle persone fisiche. L’esenzione dalla tassa di negoziazione è esclusa se vengono fornite altre prestazioni ai clienti, come ad esempio la consulenza sugli investimenti o la gestione attiva del portafoglio. In linea di principio l’attività può comprendere solo lo svolgimento conforme all’ordine delle transazioni richieste dal cliente. La fiduciaria statica deve inoltre sottostare ad un obbligo di sorveglianza o di autorizzazione.

Secondo una visione statica, per la Confederazione tale esenzione comporta una diminuzione dei proventi della tassa di negoziazione dell’ordine di 10 milioni di franchi annui3. Questi minori introiti devono essere tuttavia contrapposti al fatto che la situazione giuridica vigente genera uno svantaggio competitivo per la piazza finanziaria svizzera. Con l’ulteriore esenzione fiscale all’articolo 19 capoverso 2, l’avamprogetto crea i presupposti fiscali per rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera nella gestione patrimoniale per la clientela italiana. Il previsto ampliamento delle operazioni di gestione patrimoniale per i clienti italiani genera effetti positivi sugli introiti fiscali, tanto a livello della tassa di negoziazione, quanto dell’imposta sull’utile delle banche e società finanziarie svizzere. Mentre la tassa di bollo è esclusivamente riscossa dalla Confederazione, eventuali maggiori entrate provenienti

dall’imposta sull’utile andranno a beneficio dei Cantoni e dei Comuni.

3. Risultati della consultazione

3.1 Posizione di fondo in merito all’avamprogetto

L’avamprogetto è approvato dalla CDCF, da parte di tutti i Cantoni che hanno preso posizione in merito al contenuto dell’avamprogetto (AG, AI, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), da tre partiti (PLR, PS e UDC) nonché dalla maggior parte delle associazioni e organizzazioni (economiesuisse, usam, ASB, USS, CP, EXPERTsuisse, USF, ABT, Ticino for Finance, UBCS, FER). Soltanto Travailsuisse è contraria

all’avamprogetto. Anche il PS e l’USS sono favorevoli ad un’esenzione fiscale soggettiva dalla tassa di negoziazione. Ritengono tuttavia che l’articolo dovrebbe essere formulato in modo più restrittivo e applicarsi soltanto alle fiduciarie statiche italiane.

3.2 Considerazioni sulla competitività e sulla piazza finanziaria svizzera

I Cantoni AI, BL, BS, GE, JU, NW, OW, SH, UR, VS, ZG, ZH, i partiti PLR e UDC nonché le organizzazioni usam, USF, EXPERTsuisse, ABT e FER motivano il loro consenso con il fatto che l’avamprogetto migliorerà la competitività internazionale delle banche e delle società finanziarie svizzere.

La CDCF, i Cantoni AI, GL, NW, OW, SH, SZ, TI, VS, nonché le associazioni ABT e Ticino for Finance considerano che l’avamprogetto avrà delle ripercussioni economiche positive, segnatamente o principalmente per la piazza finanziaria ticinese.

3 Stima calcolata in base a dati forniti dall’ABT.