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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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730.01 Energia in generale
Appendice 2.5 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione
Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 6112122e all’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 392/201223, per il ciclo di programma «cotone asciutto» il loro indice di efficienza energetica è inferiore a 42.
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede asciugabiancheria domestiche deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita in Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE)
n. 392/201224.
22 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.
23 Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
24 Vedi nota al n. 2.