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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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Energia. O 730.01
Appendice 2.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni
N. 1.2 lett. e
1.2 Sono esclusi:
e. gli apparecchi designati all’appendice 2.23 della presente ordinanza.
N. 2.1 nota
2.1 Gli apparecchi ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se il
loro indice dell’efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n.1060/201015 è inferiore a 42 e inferiore a 33 dal 1° gennaio 2013.
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede frigoriferi e congelatori deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita in Internet devono essere conformi all’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1060/201016.
15 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
16 Vedi nota al n. 2.1.