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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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730.01 Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Art. 1a cpv.4
4 Ogni azienda soggetta all’obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali al più tardi alla fine dell’anno civile seguente. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso l’indirizzo Internet www.stromkennzeichnung.ch, gestito in comune da tutte le aziende soggette all’obbligo di etichettatura e liberamente accessibile.
Art. 10 cpv. 1
1 Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.26.
Art. 11 cpv. 1
1 Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all’articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche conformemente alle appendici 2.1–3.10.
Art. 17 cpv. 6
6 Dai mezzi che sono a disposizione per la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici in virtù dell’articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2 e che sono versati ai Cantoni sotto forma di contributi globali, il Cantone è indennizzato per l’esecuzione
RU 1999 207