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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine

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730.01 Energia in generale

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il

contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/201313. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

Chiunque commercializza o cede scaldacqua deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sulla documentazione fornita con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita in Internet devono essere conformi all’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 812/201314.

7 Disposizione transitoria della modifica del…

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

13 Vedi nota al n. 2.3.

14 Vedi nota al n. 2.3.