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Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 52 pagine
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Energia. O 730.01
Appendice 2.4 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete
N. 5 lett. d nota
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
d. i risultati delle misure del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 6045618, all’articolo 2 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/201019 e all’articolo 2, nonché agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1061/201020, nonché la relativa classificazione in base a quest’ultimo;
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede lavatrici domestiche deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1061/201021.
18 Vedi nota al n. 3.
19 Vedi nota al n. 2.
20 Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/1428, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
21 Vedi nota al n. 5 lett. d.