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Consultazione 2015/118: Iv. pa. 10.407/13.477 «Esenzione dei premi per i minorenni» / «LAMal. Revisione delle categorie dei premi per minorenni, giovani adulti e adulti» · 3 pagine

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Art. 16a Sgravio

1Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno tra i 19 e i 35 anni.

2Lo sgravio corrisponde:

a. per gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti), al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti;

b. per gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni, al 20 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni.

3Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l’aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno 36 o più anni.

Minoranza II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van Singer, Weibel)

Art. 16a Sgravio

1Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio della compensazione dei rischi per gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti).

2Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati e i costi medi delle prestazioni pagate per tutti i giovani adulti.

3Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l’aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno 26 o più anni.

Art. 61 cpv. 3

3Per i minorenni, i giovani adulti e gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno in questione hanno tra i 26 e i 35 anni l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati (adulti). L’importo dei premi deve essere differenziato in base al gruppo di età tenendo conto che quello dei minorenni deve essere il più basso.

Minoranza II (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Fridez, Heim, Ingold, Rossini, Schelbert, Schenker Silvia, Steiert, van Singer, Weibel)