Progetto

Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro

Fedlex · Progetto · Pagina 1

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro

(art. 46 LL)

1Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:

a. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;

b. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi; e

c. hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla registrazione della durata del lavoro.

2L’importo del reddito annuo lordo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato LAINF.

3La convenzione secondo il capoverso 1 lettera c può essere revocata annualmente dal lavoratore o dal datore di lavoro.

4Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore o dell’azienda e prevedere quanto segue:

a. misure specifiche per garantire la protezione della salute e l’osservanza delle pause stabilite per legge;

b. l’obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno per le questioni concernenti la durata del lavoro.

5Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro, unitamente al loro reddito annuo lordo.

Art. 73b Registrazione semplificata della durata del lavoro

(art. 46 LL)

1La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un’azienda può convenire con il datore di lavoro che per i lavoratori in gran parte liberi di stabilire i propri orari di lavoro debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto.

2La convenzione deve prevedere quanto segue:

a. le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro;

b. disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo;

c. una procedura paritetica per verificare l’osservanza della convenzione.

3Nonostante l’esistenza di una simile convenzione i lavoratori coinvolti sono liberi di registrare i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il .....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 822.111

2015–......