Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/27: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 4 pagine
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1. Situazione iniziale
1.1 Dipendenza del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa contro gli
infortuni dal guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF
Secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa non assicurati d’obbligo (art. 4 cpv. 1 LAINF). Il Consiglio federale regola segnatamente l’affiliazione e il calcolo dei premi (art. 5 cpv. 2 LAINF). Attualmente l’articolo 138 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202), che definisce la base per il calcolo dei premi e le prestazioni in contanti, ha il tenore seguente:
«Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore alla metà e, per i familiari, a un terzo del guadagno massimo assicurato».
Il guadagno minimo assicurato è stato introdotto per evitare premi sproporzionati rispetto al guadagno, poiché i costi per le cure medico-sanitarie possono risultare elevati anche per i redditi bassi. Questa soluzione permette di mantenere a un livello sostenibile il carico finanziario imputabile ai premi.
Il 5 novembre 2014 il Consiglio federale ha deciso di aumentare da 126 000 a 148 200 franchi il guadagno massimo assicurato per l'assicurazione infortuni. La modifica, effettiva dal 1° gennaio 2016, rende necessario un adeguamento del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa. Se venissero mantenuti i rapporti attuali, pari alla metà o a un terzo del guadagno massimo assicurato, il guadagno minimo passerebbe da 63 000 a 74 100 franchi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e da 42 000 a 49 400 franchi per i familiari.
1.2 Conseguenze dell’adeguamento automatico in virtù dell’articolo 138 OAINF
Nell’ultimo decennio l’evoluzione dei redditi non è stata uniforme per tutte le fasce di reddito. Dalla rilevazione della struttura dei salari per il 2012 (rilevazione svizzera della struttura dei salari 2013) si evince che tra il 2002 e il 2012 i salari del decimo percentile sono aumentati del 9,5 per cento, contro il 22,5 per cento di quelli del novantesimo percentile. In altri termini, diversamente dai redditi più alti, quelli più bassi hanno segnato solo un leggero aumento. Si osservano inoltre differenze regionali, settoriali e di genere.
Va rilevato che la situazione reddituale delle persone che esercitano un’attività indipendente è diversa da quella dei lavoratori salariati. Dalla statistica dei redditi AVS emerge che oltre il 60 per cento degli indipendenti percepisce un reddito inferiore al minimo attualmente assicurabile, ossia 63 000 franchi (statistica dei redditi AVS 2014 per il 2009). Ciò significa che per molti di loro questa soglia è già oggi relativamente alta e che un aumento marcato impedirebbe loro di affiliarsi all’assicurazione facoltativa prevista dalla LAINF o li costringerebbe a sovrassicurarsi versando premi alti per un reddito che, di fatto, non conseguono. Entro determinati limiti, la giurisprudenza ammette questa situazione tenuto conto delle normali oscillazioni del guadagno percepito dagli indipendenti.
In particolare i titolari di ditte individuali e i loro familiari di categorie professionali o regioni caratterizzate da redditi più bassi faticherebbero a sostenere l’aumento dei premi indotto dall’aumento della soglia minima. Chi non volesse o non potesse pagarli perderebbe l’attuale