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Consultazione 2015/27: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 4 pagine

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protezione assicurativa ai sensi della LAINF. Dell’aumento risentirebbero però anche i rami che occupano manodopera prevalentemente femminile (con redditi generalmente bassi) come pure i giovani indipendenti concentrati sull'avvio della propria attività. Si dovrebbe quindi valutare l’opportunità di una conversione in un’assicurazione contro gli infortuni secondo la LCA con prestazioni sensibilmente inferiori.

Per evitare queste conseguenze e mantenere ai livelli attuali la protezione assicurativa ai sensi della LAINF nell’assicurazione facoltativa, occorre modificare la modalità di adeguamento del guadagno minimo assicurato di cui all’articolo 138 OAINF.

2. Nuova modalità di adeguamento del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa

Le soglie minime devono essere mantenute a un certo livello per poter finanziare anche i costi delle cure che non dipendono dal guadagno assicurato. Se si riducono queste soglie, per coprire i costi si dovrebbero aumentare massicciamente i premi rispetto al salario. Viceversa, se si aumentano le soglie, le categorie professionali a reddito più basso potrebbero difficilmente permettersi una protezione assicurativa adeguata.

Per garantire nella misura attuale l’assicurazione facoltativa anche dopo l’entrata in vigore dell’aumento del guadagno massimo assicurato, prevista il 1° gennaio 2016, sarebbe opportuno fissare le soglie al 45 per cento del guadagno massimo assicurato per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e al 30 per cento per i loro familiari. Ciò significa che se il guadagno massimo assicurato verrà portato a 148 200 franchi, quello minimo corrisponderà rispettivamente a 66 690 e 44 460 franchi. Questi importi, solo leggermente superiori a quelli attuali pari a 63 000 e 42 000 franchi, permetteranno di mantenere una protezione assicurativa secondo la LAINF e di evitare una sovrassicurazione derivante dall’impossibilità di raggiungere il reddito previsto. Le nuove percentuali garantiranno valori soglia adeguati nell’assicurazione facoltativa anche nel caso di futuri adeguamenti del guadagno massimo assicurato.

3. Adeguamento dell’ordinanza

Per effetto della prevista modifica del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni, l’articolo 138 OAINF è modificato come segue:

«Nei limiti dell’articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all’inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore al 45 per cento e, per i familiari, al 30 per cento del guadagno massimo assicurato».

4. Entrata in vigore

L’adeguamento del guadagno minimo assicurato nell’assicurazione facoltativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2016.