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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 3 pagine
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Allegato
(art. 2)
Modifica di altri atti normativi
La legge del 9 ottobre 19925 sul diritto d’autore è modificata come segue:
Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili
1Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
2Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
3L’importazione e l’esportazione di riproduzioni secondo il capoverso 1 e di riproduzioni allestite in virtù di una restrizione sancita nella legge di un altro Paese è ammessa se tali riproduzioni:
a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
b. sono state ottenute da un’organizzazione senza scopo di lucro, che tra le sue attività principali fornisce ai disabili servizi in materia d’insegnamento, di formazione pedagogica, di lettura adattiva o di accesso all’informazione.
4L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.
5Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.