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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 8 pagine

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Traduzione1

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Concluso a Pechino il 24 giugno 2012

Approvato dall'Assemblea federale il …2

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il …

Entrato in vigore per la Svizzera il …

Le Parti contraenti,

desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive,

ricordando l'importanza delle raccomandazioni del piano d'azione per lo sviluppo adottate nel 2007 dall'Assemblea generale della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,

riconoscendo la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, culturali e tecnologici,

riconoscendo quanto profondamente incidano sulla produzione e sull'utilizzazione delle interpretazioni o esecuzioni audiovisive lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazi oni o esecuzioni audiovisive e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione,

riconoscendo che il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996, non estende la protezione alle interpretazioni o esecuzioni audiovisive degli artisti interpreti o esecutori,

facendo riferimento alla risoluzione relativa alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottata il 20 dicembre 1996 dalla conferenza diplomatica su alcune questioni relative al diritto d'autore e ai diritti affini,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rapporto con altre convenzioni e trattati

1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza del WPPT o della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato può essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato che non sia il WPPT e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente trattato, si intende per:

a) «artisti interpreti o esecutori», gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresent ano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore;

b) «fissazione audiovisiva», l'incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo;

c) «radiodiffusione», la trasmissione via etere di suoni, di immagini o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per «radiodiffusione» si intende altresì la trasmissione via satellite. Per «radiodiffusione» si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

d) «comunicazione al pubblico» di un'interpretazione o esecuzione, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione di un'interpretazione o esecuzione non fissate, o di un'interpretazione o esecuzione fissate su una fissazione audiovisiva. Ai sensi dell'articolo 11, si intende per «comunicazione al pubblico» anche l'atto di rendere udibili o visibili o udibili e visibili al pubblico l'interpretazione o l'esecuzione fissate su una fissazione audiovisiva.

1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.

2 RU 2015 … 2015-