Progetto

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA)

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Decreto federale Avamprogetto che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

del [avamprogetto dell’11.12.2015]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del […]2,

decreta:

Art. 1

1Il Trattato di Pechino del 24 giugno 20123 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (Trattato) è approvato.

2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato.

3All’atto della ratifica il Consiglio federale formula inoltre la seguente

dichiarazione:

Dichiarazione secondo l’articolo 11 del Trattato:

La Svizzera fruisce della possibilità di cui all’articolo 11 paragrafo 2 e conferisce, al posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 e in conformità con l’articolo 35 della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore, un diritto a compenso, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della

reciprocità, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, [data] Consiglio degli Stati, [data] Il presidente: Il presidente:

Il segretario: Il segretario:

1RS 101

2FF …

3RS …

4 RS 231.1