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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 8, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e cpv. 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 2.1.1

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto

disponibile. L’azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

N. 12.1.1 e 12.1.8

12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci

e castagni.

12.1.8 Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi va rispettata una distanza mi-

nima di 10 metri a partire dal tronco rispetto a margini del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché corsi d’acqua.

N. 12.2.4 e 12.2.4a

12.2.4 La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:

a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi;

b. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati

prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.

B Interconnessione

N. 2.2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese.