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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1 Frase introduttiva

1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

Art. 10 lett. a

Abrogato

Art. 12 Contingente doganale

1 Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

2 La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

Art. 13 e 14

Abrogati

1 RS 916.121.10

2016–......