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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Art. 19 UFAG

L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,