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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sulla frutta è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2

1 Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche nonché da frutta a granella e a nocciolo, fresche e intere, elencate nell’allegato nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L’importo dei contributi è fissato nell’allegato.

2 Sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:

a. valorizzati come derrate alimentari;

b. non gravati dall’imposta sull’alcool; e

c. la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

Art. 3 Persone aventi diritto a contributi

1 Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 1.

2 Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 2.

Art. 4 Concessione dei contributi

1 I contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi soltanto se prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso l'organizzazione interessata ha richiesto all'UFAG la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto

1 RS 916.131.11

2016–......