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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sulla frutta è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 2
1 Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche nonché da frutta a granella e a nocciolo, fresche e intere, elencate nell’allegato nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L’importo dei contributi è fissato nell’allegato.
2 Sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:
a. valorizzati come derrate alimentari;
b. non gravati dall’imposta sull’alcool; e
c. la cui aliquota di dazio corrisponda al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.
Art. 3 Persone aventi diritto a contributi
1 Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 1.
2 Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 2.
Art. 4 Concessione dei contributi
1 I contributi di cui all’articolo 1 possono essere concessi soltanto se prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso l'organizzazione interessata ha richiesto all'UFAG la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto
1 RS 916.131.11
2016–......