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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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a. i seguenti effettivi per categoria di animali, calcolati secondo gli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD):
1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per ogni azienda detentrice di animali nelle aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco dei singoli animali,
2. bisonti per ogni azienda detentrice di animali delle aziende annuali con un elenco dei singoli animali;
b. gli effettivi di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) per le aziende annuali;
c. gli effettivi di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell'estivazione) per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari;
d. l'evoluzione dell'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria e azienda detentrice di animali nei periodi di calcolo di cui agli articoli 36 e 37 OPD per le aziende annuali, le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.
Art. 11 cpv. 1
1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b nonché le persone incaricate ai sensi dell'articolo 9 possono chiedere al gestore in qualsiasi momento, tuttavia al massimo entro un anno dalla morte dell’animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.
Art. 13 Organi competenti nonché aziende, organizzazioni e organi di
controllo coinvolti
1 Per svolgere i loro compiti gli organi sottoelencati hanno accesso come segue ai dati secondo gli articoli 4-8 e 8b nonché a quelli secondo l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 20043 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale:
a) l’UFAG può trattare i dati;
b) gli Uffici federali della sicurezza alimentare e di veterinaria, di statistica, per l’approvvigionamento economico del Paese, del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati;
c) gli organi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati.
2 Gli organi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui agli articoli 9 e 10.