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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2 Essa si applica per l'esecuzione:

a. della legislazione sulle epizoozie per:

1. gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie,

2. gli equidi,

3. il pollame domestico, ad eccezione degli animali da zoo di questa specie;

b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi.

Art. 9 cpv. 1

1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.

Art. 10 cpv. 1

1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti in base alle indicazioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e memorizzarli nella banca dati:

RS ..........

1 RS 916.404.1

2016–......