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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Essa si applica per l'esecuzione:
a. della legislazione sulle epizoozie per:
1. gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie,
2. gli equidi,
3. il pollame domestico, ad eccezione degli animali da zoo di questa specie;
b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi.
Art. 9 cpv. 1
1 Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5-8 e 8b possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.
Art. 10 cpv. 1
1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti in base alle indicazioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e memorizzarli nella banca dati:
RS ..........
1 RS 916.404.1
2016–......