Progetto
Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 61Fedlex · Progetto
Art. 14 cpv. 3
3 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 4-8 e 8b concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non lo abbiano vietato per scritto.
Art. 20 cpv. 3
3 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 5-8 e 8b nonché di quelli di cui all’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 20044 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.
Art. 21 cpv. 1 e 4
1 Il gestore invia, entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all'articolo 36 OPD5, per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3.
4 Mette a disposizione dei detentori di animali e degli organi competenti di cui all'articolo 13 capoverso 3 uno strumento con cui per un periodo a loro scelta di un anno al massimo possono effettuare le seguenti conversioni:
a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti e di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e
b. per l’alpeggio e l’estivazione l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali e di equidi per categoria di animali in carichi normali.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.
2 Gli articoli 1 capoverso 2, 10 capoverso 1 e 21 capoversi 1 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.