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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine

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2. Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla

Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

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