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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il ...*, gli Stati membri
comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.
C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.
1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Fisica, un'Istituzione
Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla
Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
*GU: inserire la data della firma del presente protocollo di modifica.
AMP/CH/EU/it 50