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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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SEZIONE VIII
DEFINIZIONI
Si applicano le definizioni seguenti:
A. Istituzione Finanziario tenuta alla Comunicazione
1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia
un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.
2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per "Istituzione Finanziario" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
AMP/CH/EU/it 52