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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.
3. Per "Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona Fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende la Svizzera, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione alla Svizzera, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.
5. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a uno Stato membro o alla Svizzera si intende:
a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni alla Svizzera;
b) la Svizzera per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro; o
AMP/CH/EU/it 77