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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;
c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno
annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo,
prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad
annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;
AMP/CH/EU/it 73